DECRETO 229 DEL 4-06-2019

LA CIRCOLAZIONE SU STRADA DI DISPOSITIVI PER LA

MICROMOBILITA' ELETTRICA

- CARATTERISTICHE DEI DISPOSITIVI

- AMBITI DI CIRCOLAZIONE

- AUTORIZZAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE

- NORME DI COMPORTAMENTO

 

ARTICOLO 2

Tipologie e caratteristiche dei dispositivi per la micromobilita' elettrica

   1. Le tipologie dei dispositivi per la micromobilita' elettrica ammesse alla sperimentazione di cui all'art. 1 sono esclusivamente le
seguenti: hoverboard, segway, monopattini, monowheel.
  2. Al fine dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, rientrano nei dispositivi del tipo auto-bilanciato, quali ad esempio i monowheel, gli hoverboard ed i segway, e del tipo non auto-bilanciato, quali ad esempio i monopattini, i dispositivi che presentino caratteristiche costruttive analoghe a quelle degli esemplari rappresentati nell'allegato 1.
  3. I dispositivi non auto-bilanciati sono dotati di motore elettrico avente potenza nominale massima non superiore a 500W e di segnalatore acustico.
  4. Il dispositivo auto-bilanciato del tipo segway deve essere dotato di segnalatore acustico.
  5. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurita' e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, tutti i dispositivi di cui al comma 1 sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti o trasportati a mano.
  6. I dispositivi non possono essere dotati di posto a sedere per l'utilizzatore e sono destinati ad essere utilizzati da quest'ultimo con postura in piedi.
  7. I dispositivi in grado di sviluppare velocita' superiori a 20 km/h, al fine di poter essere utilizzati nell'ambito della sperimentazione di cui all'art. 1, devono essere dotati di regolatore di velocita', configurabile in funzione di detto limite.  In ogni caso, per poter essere  utilizzati su aree pedonali, tutti i dispositivi devono essere dotati di regolatore di velocita', configurabile altresi' in funzione di una velocita' non superiore a 6 km/h.
  8. I dispositivi devono riportare la relativa marcatura CE prevista dalla direttiva n. 2006/42/CE.

ARTICOLO 3

Ambiti di circolazione sperimentale dei dispositivi per la micromobilità elettrica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 4

Condizioni e procedure per l'autorizzazione alla circolazione sperimentale

  1.  Ai fini dell'autorizzazione di cui all'art. 3, i comuni provvedono a individuare infrastrutture stradali e/o parti di strada, coerenti con le disposizioni di cui all'allegato 2 e conformi alle caratteristiche di cui all'art. 5. Con delibera di giunta comunale, adottata con le modalita' di cui all'art. 7, comma 9, del Codice della strada, approvano la sperimentazione della micromobilita' elettrica, prevedendo anche la regolamentazione della sosta per i dispositivi di cui all'art. 2.
  2. I comuni, previa specifica ordinanza, installano lungo le infrastrutture stradali e/o parti di strada individuate ai sensi del comma 1,  specifica segnaletica stradale verticale e orizzontale conforme all'allegato 3; sara' cura dei comuni avviare una campagna di informazione della sperimentazione in atto nel proprio territorio in corrispondenza di infrastrutture di trasporto, ricadenti nel proprio centro abitato, destinate allo scambio modale quali porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, autostazioni.

ARTICOLO 6

Requisiti degli utenti e norme di comportamento

  1. Nell'ambito della sperimentazione della circolazione su strada, i dispositivi per la micromobilita' elettrica possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto la maggiore eta' o, se minorenni, che siano titolari almeno di patente di categoria AM.
  2. E' in ogni caso vietato il trasporto di passeggeri o cose ed ogni forma di traino.
  3. Gli utilizzatori devono mantenere un andamento regolare, in relazione al contesto di circolazione e devono evitare manovre brusche ed acrobazie.
  4.  Gli utilizzatori devono attenersi alle istruzioni d'uso riportate nel manuale di ciascun dispositivo per la micromobilita' elettrica nonche', in caso di noleggio, alle prescrizioni del locatore.
  5. Quando, ai sensi dell'art. 3 e relativo allegato 2, e' ammessa la circolazione di dispositivi per la micromobilita' elettrica nelle aree pedonali, gli utilizzatori non possono superare la velocita' di 6 km/h: a tal fine deve essere attivato il limitatore di velocita' previsto dall'art. 2, comma 7, secondo periodo.
  6. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, quando, ai sensi dell'art. 3 e relativo allegato 2, e' ammessa la circolazione di dispositivi per la micromobilita' elettrica, sulle piste ciclabili, sui percorsi promiscui pedonali e ciclabili,  identificabili con la figura II  92/b  del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e nelle zone 30 o su strade ove e' previsto un limite di velocita' massimo di 30 km/h, gli utilizzatori conformano il loro comportamento alle prescrizioni di cui all'art. 182, comma 1, con esclusione dell'ipotesi di circolazione fuori dai centri abitati, e commi 2, 3 e 4 del Codice della strada e di cui all'art. 377, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, del regolamento. Si applicano le disposizioni del comma 10, primo periodo, del citato art. 182 del Codice della strada.
  7. Quando, ai sensi dell'art. 3 e relativo allegato 2, e' ammessa la circolazione di dispositivi per la micromobilita' elettrica nelle aree pedonali, gli utilizzatori evitano ogni comportamento che causi intralcio al transito normale degli altri pedoni. Si applicano le disposizioni del comma 10 del citato  art.  190 del Codice della strada.
  8. Dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di dispositivi auto-bilanciato del tipo segway o non autobilanciato del tipo monopattino elettrico che circolino su strade ricadenti in zona 30, su strade ove e' previsto un limite di velocita' massimo di 30 km/h o su pista ciclabile hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilita', di cui al comma 4-ter dell'art. 162 del Codice della strada. Si applicano le disposizioni del comma 10, primo periodo, del citato art. 182 del Codice della strada.
  9. Le prescrizioni in materia di limiti di velocita' non si applicano quando i dispositivi per la mobilita' elettrica sono utilizzati dai soggetti di cui all'art. 12, comma 1, del Codice della strada, nel rispetto dei limiti ivi previsti.